UNA CASA PER TUTTI

MERCOLEDì 30 OTTOBRE PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DEI CAPIGRUPPO AL COMUNE DI BIELLA, LA CONSIGLIERA REGIONALE DEL FEDERAZIONE DELLA SINISTRA, IL CAPOGRUPPO DELLA SINISTRA AL COMUNE DI BIELLA ROBERTO PIETROBON E BARBARA PIETROBON DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATC BIELLA E MEMBRO DEL PRC HANNO ENUTO UNA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LA PROPOSTA DI LEGGE SUL DIRITTO ALL'ABITARE DEPOSITATA IN REGIONE PIEMONTE DALLA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA.

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“PER IL DIRITTO ALL’ABITARE”
Relazione:
In questi tempi, in cui l’erosione della distribuzione dei redditi e del potere di acquisto delle famiglie rende
sempre più faticoso il mantenimento di alcuni beni primari, ci si può arrendere di fronte ad un’emergenza
sociale che ha molte sfaccettature, tra le quali la difficoltà di cercare o di mantenere la casa, o viceversa si
può tentare di rimettere a tema la questione del diritto alla casa che da molto tempo non è più nominato
come una priorità dell’agenda politica. Per rimettere a tema anche questo diritto si devono ripercorrere i
profili sociali delle persone che possono essere coinvolte all’interno della grave problematica di cercare e
conservare la propria abitazione.
Le politiche di investimento pubbliche non possono più guardare solo alle categorie sociali per le quali
erano state pensate, quando negli anni Settanta erano categorie sociali emergenti. Era, sostanzialmente, la
costruzione di abitazioni per le classi lavoratrici, quindi si trattava di produrre programmazioni pluriennali
di edilizia accessibile ad un reddito e ad un salario da lavoro dipendente. Nel tempo, le scelte compiute
dalle politiche nazionali e anche le miopie di visione di prospettiva hanno prodotto l’abbandono degli
investimenti nell’edilizia residenziale pubblica, oltre che la progressiva trasformazione dei quartieri di
edilizia residenziale pubblica da risposte abitative per il mondo del lavoro a risposte abitative per le
condizioni di fragilità economico-sociale. E’ prevalsa l’idea che, in Italia, in una situazione di relativo
benessere economico, ci si potesse muovere nella direzione dell’autosufficienza degli individui e dei nuclei
familiari, per i quali sarebbe stato più desiderabile, ma anche possibile, ricercare una soluzione privata di
proprietà per la propria abitazione. Di qui, quindi, l’espansione di proprietà privata in ambito abitativo che
sembrava, e a lungo ha illuso, aver risolto definitivamente la questione della domanda e della ricerca della
casa.
Purtroppo l’incrocio con l’attuale crisi economica non mette al riparo nemmeno queste condizioni sociali,
fragilità che appaiono anche nel mondo della proprietà della casa. Ad esempio, per tutte le situazioni che
hanno completato, nel tempo, l’acquisto della loro casa, e parliamo ovviamente della prima abitazione
nella quale si conduce la vita del nucleo famigliare (l’80% in case di proprietà), noi vediamo nuove
fragilità che riguardano il mantenimento della casa. Il mantenimento della casa per i costi delle
manutenzioni e delle utenze, ma anche il mantenimento della casa per l’accessibilità della casa stessa di
fronte ad una popolazione che invecchia o che è colpita da nuove patologie e che deve quindi, per
conservare la domiciliarità, trovare le risorse per consentire le trasformazioni adeguate della casa. Da
questo punto di vista ci sono delle esperienze importanti nell’ambito sociale, sulla domiciliarità.
E’ significativo, ad esempio, il Fondo Regionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche che è
stato ed è uno strumento utile, sia pure lento, ma che ad oggi non vede il ristoro di nuove risorse; così
come le esperienze che hanno portato o le amministrazioni o i soggetti a provare a uscire dal loro
isolamento nella casa e dalla loro insufficienza economica per cercare soluzioni che permettessero di
mantenere la domiciliarità.
Un secondo tema balza agli occhi dei Servizi Sociali e degli sportelli dei Comuni: coloro che hanno
avviato un investimento in direzione della proprietà, ma non lo hanno concluso.
Parliamo quindi di quelle situazioni famigliari, molto spesso mono-reddito o con entrambi i redditi da
lavoro dipendente, in fasce di età della popolazione adulta ma non anziana, attraversate da una questione
che è apparentemente tutta esterna rispetto al diritto all’abitazione, ovvero è l’incapacità del loro reddito di
fare fronte agli impegni assunti con il sistema creditizio, prevalentemente con il sistema bancario.
Un altro scenario è quello del sistema privato delle locazioni nel quale possiamo intravedere diverse
tipologie di condizioni e, quindi, diverse esposizioni al rischio di perdita della casa.
Di seguito gli strumenti adottati:
la legge 431 del 1998, l’introduzione del tema della contrattazione, della induzione dei proprietari
all’affitto, della riduzione dei prelievi fiscali, il Fondo Sociale per il Sostegno alla Locazione e la
possibilità di detrarre i costi dell’affitto dalle proprie dichiarazioni dei redditi. Il Fondo di Sostegno alla
Locazione ha subito una fortissima riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato verso le Regioni, e
siamo passati dai circa 23Milioni di euro del 1998 agli 11.278.000€ trasferiti nel 2010. Ma ovviamente il
bisogno morde, e quando il bisogno morde questo tipo di copertura risulta non essere sufficiente, tant’è che
è poco più del 30,5% dei richiedenti. Una questione, questa, che è tanto più cruciale quanto più vediamo
l’andamento degli sfratti, soprattutto se andiamo a leggere le motivazioni dello sfratto per morosità.
Secondo i dati del Ministero dell’Interno, i provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo
emessi nell’anno 2012 ammontano, in totale, a 67.790 di cui:
- 1152 per necessità del locatore
- 6394 per finita locazione
- 60.244 per morosità
Il quadro della ripartizione territoriale del fenomeno evidenzia che i titoli esecutivi emessi nei soli
capoluoghi di provincia, pari a 32.123, costituiscono il 54,05% del totale nazionale.
Nel periodo in esame, le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario sono state 120.903 (-
2,43% rispetto al 2011) e gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario ammontano a
27.695 (-3,3% rispetto al 2011).
Il raffronto con i dati riferiti all’anno 2011 evidenzia per i provvedimenti di sfratto emessi un incremento
del +6,18%. Tale aumento risulta più rilevante in Calabria (+32,25%), Abruzzo (+26,08%), Umbria
(+18,58%), Lazio (+16,45%), Marche (+14,56%), Toscana (+10,00%), Veneto (+5,89%), Emilia
Romagna (+4,76%), e più contenuto in Liguria (+3,53%), Lombardia (+3,36%), Piemonte (+1,68%) e
Basilicata (0%). Per le richieste di esecuzione presentate all’Ufficiale Giudiziario il raffronto mostra, a
livello nazionale, un lieve aumento del +0,6%, mentre per gli sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale
Giudiziario il rapporto con l’anno 2011 fa registrare una flessione del -16,89%.
Dall’analisi dei dati riferiti ai provvedimenti di sfratto emessi nell’anno 2012 emerge che il maggior
numero di questi si concentra in Lombardia con 13.356 provvedimenti (19,70% del totale nazionale), nel
Lazio con 8.879 (pari al 13,10%), in Emilia Romagna con 8.845 (10,10%), a seguire in Piemonte con
6.312 (9,31%), Toscana con 5.942 (pari al 8,87%), Campania con 4.965 (7,32%), Veneto con 4.531
(6,68%), Puglia con 3.304 (4,87%) e Liguria con 2.463 (3,63%).
Per quanto concerne le richieste di esecuzione presentate all’ufficiale Giudiziario la regione che in
assoluto presenta il valore più elevato nell’anno 2012 è la Lombardia con 35.311 richieste (pari al 29,21%
del totale nazionale); seguono, a distanza, la Toscana con 13.876 (11,48%), l’Emilia Romagna con 13.217
(10,93%), il Veneto con 12.271 (10,15), il Lazio con 7.791 (6,44%), la Campania con 7.749 (6,41%), la
Sicilia con 6.636 (5,49%), il Piemonte con 5.491 (4,54%), la Puglia con 4.070 (3,37%) e la Liguria con
3.513 (2,91%).
Vi è stato invece un significativo calo delle esecuzioni (-3,3% rispetto al 2011): questo dato
probabilmente è indice del fatto che sta crescendo in tutto il paese un forte movimento che si oppone agli
sfratti.
La regione che presenta il maggior numero di sfratti eseguiti con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario è la
Lombardia con 4.844 sfratti eseguiti (pari al 17,49% del totale nazionale), seguita dall’Emilia Romagna
(n. 3.284, pari al 11,86%), dal Lazio (n. 3.100, pari al 11,19%), dalla Toscana (n. 3.023, pari al 10,92%),
dalla Campania (n. 2.054, pari al 7,42%), dal Veneto (n. 1.793, pari al 6,47%), dal Piemonte (n. 1.647,
pari al 5,95%) e dalla Puglia (n. 1.118, pari al 4,04%).
Nella distribuzione del Fondo Regionale per il Sostegno alla Locazione si introducono criteri sempre più
rigidi e sempre più distanti dalla realtà dei soggetti sociali. Queste alchimie della burocrazia a volte non
sono figlie della cecità, ma della scelta di non far emergere la domanda, perché questa domanda
travolgerebbe le capacità di risposta delle pubbliche istituzioni. All’interno della situazione delle locazioni,
possono esserci dei contesti più tutelati: in modo particolare i patti concordati che ricoprono circa il 15% di
contratti, le incentivazioni pubbliche che sono state introdotte per favorire i contratti concordati e ci sono,
infine, le sperimentazioni che le varie amministrazioni hanno affrontato, ad es. a Torino, con l’Agenzia
“LOCARE”, in altre amministrazioni hanno altre denominazioni, che cercano di favorire la domanda e
l’offerta a canoni accessibili attraverso un ruolo di garanzia/mediazione delle Amministrazioni Pubbliche.
Si ricordano infine tutte le forme di housing sociale avviate dalle fondazioni bancarie che hanno esperienze
puntuali che talvolta, però, intervengono con canoni che non sono accessibili a quelle fasce sociali per le
quali il bisogno è più forte e più prepotentemente espresso. Ci sono le leggi, ci sono le Istituzioni, ci sono
le rappresentanze sindacali; ci sono anche le capacità di auto-organizzazione sociale, come le esperienze di
autocostruzione e di autorecupero avviate con l’egida o il supporto, ove esistono legislazioni regionali,
degli Enti Pubblici e/o con il coordinamento della cooperazione e delle associazioni di promozione sociale.
In merito il gruppo Consiliare regionale della Federazione della Sinistra ha presentato il 2 novembre del
2010 la Proposta di legge regionale n. 87, dal titolo “Accesso alla casa delle cittadine e dei cittadini a
reddito basso del Piemonte”.
In questo quadro è necessario che le Amministrazioni Regionali curino con particolare attenzione le
ricerche dei finanziamenti necessari per la conservazione del patrimonio abitativo pubblico, per il sostegno
al Fondo per la Locazione, per garantire che le programmazioni pluriennali, come i 10.000 alloggi nel
2012, vengano effettivamente realizzate. La legislazione ha visto su scala internazionale delle evoluzioni
che cominciano ad essere raccolte anche nelle espressioni della giurisprudenza italiana. A livello
internazionale, il comitato ONU sui diritti è intervenuto esattamente sulla tematica della casa e degli sfratti,
negando la liceità del ricorso generalizzato allo sfratto e, laddove questo si renda necessario, venga
previsto l’accompagnamento da casa a casa. Nel nostro Paese prevale il titolo del possesso della proprietà e
del preservare il requisito di proprietà rispetto al bisogno sociale diffuso: esistono parallelamente
dichiarazioni in giurisprudenza che iniziano ad assumere la questione della tutela del diritto all’abitazione.
Ad es. di fronte a esperienze di occupazione di immobili di proprietà pubblica e inutilizzati, alcune
sentenze non hanno esitato a considerarle “necessità”. Un elemento che il Diritto, inteso come scuola di
costruzione delle leggi e dei pronunciamenti, deve prendere in considerazione e con cui si deve misurare.
Esiste quindi una questione casa che non è risolvibile solo con la redistribuzione del reddito, ma necessita
di politiche pubbliche ben finalizzate.
C’è una necessità di rivendicare il finanziamento di ciò che già esiste, ma anche di un’evoluzione
legislativa, per dare corpo a due elementi che sembrano rimasti inascoltati o inelaborati nel tempo: un
elemento di scala territoriale e un elemento relativo ai beni che possono essere messi in circolo per
soddisfare la domanda di abitazione. Sulla scala territoriale: la questione della tematica e dell’emergenza
abitativa non è più soltanto dei Comuni capoluogo e non è più soltanto dei grandi centri urbani.
Esiste un’articolazione territoriale più ampia che evidenzia la necessità di un livello di governo
istituzionale di area vasta.
A fronte di un patrimonio pubblico non necessariamente destinato a fini residenziali, esiste una fortissima
emergenza del bisogno abitativo di fasce larghe e diverse della nostra popolazione. Questa proposta di
legge è finalizzata ad aiutare e sostenere le amministrazioni comunali in un lavoro di censimento e
ricognizione del patrimonio pubblico del proprio territorio per il quale si possa prevedere una
riconversione a fini abitativi, attraverso il reperimento di risorse destinate alla riqualificazione degli
immobili e introducendo la leva della possibile valorizzazione del bene, anche attraverso il ricorso
all’autorecupero. La legge prospetta di rendere disponibile a fini abitativi il patrimonio pubblico nella
possibilità di vederselo restituire valorizzato; di poter realizzare nel breve e nel medio periodo delle entrate
derivanti dai costi di locazione concordati con gli enti pubblici, andando incontro così ad un bisogno
abitativo per un mercato che non può misurarsi con la locazione libera, ma potrebbe misurarsi su dei
canoni sociali e concordati.
Relativamente al patrimonio non pubblico, nell’ottica di ampliare la possibilità di accesso alla casa nonché
di implementare anche il patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, non possiamo pensare ad un
ulteriore consumo di suolo oltre a quello già programmato, anche considerando la relazione tra il costruito
e l’invenduto negli ultimi anni, come dimostrano i dati sul crollo delle compravendite. La legge prospetta
di intervenire sul recupero di quei patrimoni edilizi, proprietà di privati, che risultino invenduti o
inutilizzati non mettendo in discussione la titolarità della proprietà. Accanto alle pratiche già sperimentate,
ad es. nei programmi di recupero urbano, di acquisto, ora più gravi per le strette della finanza pubblica,
guardando alle proprietà collettive (cooperative edilizie, fondi immobiliari, …) cui si ascrivono più
recentemente investimenti in campo edilizio, si propone che possano accedere, a fronte di una mancata
entrata per la mancata vendita delle unità immobiliari, alla convenienza di contratti di locazione mediati
dal sistema pubblico.
La proposta di legge regionale si compone di 11 articoli:
L'articolo 1 illustra le finalità della legge.
Con l'articolo 2 si illustrano gli scopi della legge.
L'articolo 3 chiarisce la definizione di alloggio sociale.
L'articolo 4 riguarda le caratteristiche e i requisiti per l’accesso e la permanenza negli alloggi sociali.
Con l'articolo 5 definisce il termine di alloggio di edilizia residenziale sociale.
L'articolo 6 concerne il percorso per la definizione del fabbisogno.
All'articolo 7 riguarda il Piano Regionale .
Con l'articolo 8 riguarda la graduazione degli sfratti.
Con l'articolo 9 si istituisce la Consulta Regionale.
L'articolo 10 riguarda le alienazioni delle grandi proprietà e il relativo intervento regionale.
L'articolo 11 concerne la norma finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“PER IL DIRITTO ALL’ABITARE”
Art. 1
(finalità)
1. La Regione persegue il riconoscimento del diritto alla casa quale elemento indissolubile dal diritto
all’abitare, al reddito, ad una mobilità sostenibile e non invasiva, alla tutela ambientale e storica del
territorio, alla salvaguardia e all’inserimento nel tessuto delle città e dei territori di quegli spazi di
socialità e cultura indipendente oggi esistenti.
2. In relazione alle finalità generali di cui al comma 1, la Regione considera l’edilizia residenziale
sociale pubblica, come definita all’articolo 3 della presente legge, quale opera di urbanizzazione
indispensabile da porre a carico degli strumenti urbanistici e dei relativi oneri.
Art. 2
(scopi)
1. La presente legge ha lo scopo di garantire un alloggio adeguato a individui o nuclei famigliari
svantaggiati che non possiedono le risorse sufficienti per accedere al libero mercato, attraverso il
sostegno e il finanziamento di programmi ed interventi finalizzati all’aumento dell’offerta di
alloggi sociali in locazione come definiti dal successivo art. 3.
2. Ai soggetti con sfratto esecutivo e con reddito non superiore a quello stabilito dalla legge regionale
in materia di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica a canone sociale,
nonché aventi i requisiti previsti per l’accesso al bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale sociale, è garantito il passaggio da casa a casa.
3. Le modalità di riscossione dei canoni e di gestione delle relazioni con il conduttore dell'alloggio
saranno determinate da successivo regolamento quadro emanato dalla Giunta regionale.
Art. 3
(definizione di alloggio sociale)
1. E’ definito alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica l’unità immobiliare, recuperata,
acquisita o di nuova costruzione adibita ad uso residenziale in locazione permanente realizzata e
gestita dai Comuni e dalle Atc, che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della
coesione sociale, nell’obiettivo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei famigliari
svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
2. L’alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica di cui al comma 1 si configura come elemento
essenziale e prioritario del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi
abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
3. Sono alloggi di edilizia residenziale sociale anche gli alloggi recuperati, acquisiti o realizzati da
operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche fornite dallo Stato,
dalla Regione o dal Comune, quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di
garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico, destinati alla locazione per una durata non inferiore a 25
anni.
4. Sono alloggi di edilizia residenziale sociale anche quelli frutto di interventi di autorecupero di
patrimonio pubblico realizzati su bandi dei comuni che ne detengono la proprietà o l’uso-frutto con
comodati superiori ai 25 anni.
5. L’alloggio di edilizia residenziale sociale pubblica in quanto servizio di interesse economico
generale costituisce standard urbanistico aggiuntivo, da assicurare mediante cessione gratuita di
aree o alloggi sulla base e con le modalità che saranno stabilite entro sessanta giorni da apposita
legge regionale.
6. In caso di dismissione di patrimoni o aree pubbliche almeno il 20% dovrà essere destinato a
residenza sociale.
Art. 4
(Caratteristiche e requisiti accesso e permanenza alloggi sociali)
1. L’Assessorato regionale competente di concerto con l’ANCI regionale e sentite le organizzazioni
sindacali degli inquilini e le ATC, definiscono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale come definito
dall’articolo 3.
2. Il canone di locazione dell’alloggio sociale di cui all’articolo 3 comma 1, è definito dalla Regione
in concertazione con l’ANCI regionale e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e le
associazioni degli abitanti, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla
composizione del nucleo famigliare, alle caratteristiche dell’alloggio e deve tenere conto della
funzione sociale dell’alloggio.
3. Il canone di locazione sociale dell’alloggio sociale di cui all’articolo 3 comma 3 , non può superare
la misura massima del 70% di quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai
sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n 431, ed è comunque articolato in
relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo
famigliare e alle caratteristiche dell’alloggio.
4. L’Assessorato regionale competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con l’ANCI regionale e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e le
associazioni degli abitanti, definisce i criteri e le modalità per l’emanazione dei bandi comunali al
fine di individuare i soggetti beneficiari degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al
precedente comma 3 del presente articolo.
5. Le modalità di riscossione dei canoni e di gestione delle relazioni con il conduttore dell'alloggio
saranno determinate da successivo regolamento quadro emanato dalla Giunta regionale.
Art. 5
(Definizione del termine alloggio di edilizia residenziale sociale adeguato)
1. L’alloggio di edilizia residenziale sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e recuperato o
costruito nel rispetto delle caratteristiche tecnico costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge
5 agosto 1978 , n° 457.
2. L’alloggio di edilizia residenziale sociale si considera adeguato quando è composto da un numero
di vani abitabili non inferiore ai componenti del nucleo famigliare e comunque non superiore a
cinque vani, oltre ai vani accessori quali bagno e cucina.
3. L’alloggio di edilizia residenziale sociale deve essere recuperato o costruito secondo i principi di
sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando fonti energetiche alternative e
rispettando integralmente la normativa antisismica.
Art. 6
(Percorso per la definizione del fabbisogno)
1. In sede di prima applicazione, entro 45 giorni , la Regione determina il fabbisogno e i soggetti
beneficiari degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui alla presente legge, tenuto conto dei
dati in possesso dei Comuni, delle Prefetture, dalle Atc, del numero delle famiglie utilmente
collocate nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica;
del numero delle famiglie partecipanti ai bandi per il contributo affitto; dei dati forniti dai sindacati
degli inquilini e dalle associazioni degli abitanti, nonché da altri soggetti pubblici e privati.
2. Il fabbisogno come definito dal presente articolo viene aggiornato entro il 31 ottobre di ogni anno
con le modalità di cui sopra.
3. Il fabbisogno come definito ai sensi del presente articolo è l’unico riferimento sulla base del quale
la Regione predispone il piano e l’utilizzo dei finanziamenti di cui al successivo articolo 7 della
presente legge.
Art. 7
(Piano Regionale)
1. La Regione, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2 del presente articolo, definisce il Piano
triennale di edilizia residenziale sociale al fine di rispondere alle esigenze abitative come accertate
in sede di determinazione del fabbisogno;
2. La Regione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito dei
piani previsti dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1978 n 457 e successive modifiche e
integrazioni, istituisce uno strumento per il coordinamento e la promozione di misure pubbliche di
risposta ai bisogni abitativi dei nuclei svantaggiati di livello sovra comunale ed approva un piano di
recupero di immobili destinati a finalità di edilizia residenziale pubblica o diverse, di sua proprietà
o di proprietà di altri enti pubblici o privati da acquisire, rimasti inutilizzati da più di tre anni e/o in
evidente stato di degrado, con priorità per immobili ubicati nei centri storici al fine di recuperarli
anche in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione e destinarli all’emergenza
abitativa ovvero alle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l’accesso ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ovvero a bandi straordinari dedicati all’assegnazione degli alloggi di
cui al presente comma;
3. I comuni, anche in forma associata, sentiti gli enti pubblici e privati presenti nel territorio, entro e
non oltre 60 giorni dalla approvazione della presente legge eseguono il censimento degli immobili
che dovrà essere inviato all’Assessore competente e per conoscenza al Presidente della Regione e
alle competenti commissioni consiliari della Regione. La mancata esecuzione del censimento, nei
termini previsti, da parte dei comuni, sarà interpretata nel senso di minore incidenza di fabbisogno
abitativo con conseguente riduzione dei fondi regionali ripartiti ai comuni per il sostegno a
programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale;
4. A partire dalla approvazione della presente legge sono sospesi i piani di vendita di Comuni ed
ATC, con esclusione di quelli per i quali gli assegnatari abbiano già esercitato l’opzione.
5. Il censimento degli immobili sarà cura degli uffici senza oneri aggiuntivi.
Art. 8
(Graduazione sfratti)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è garantito il passaggio da casa a casa
alle famiglie con sentenza di sfratto esecutiva e per le quali ricorrano le condizioni e possiedano i
requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale sociale, come definiti dall’articolo 3 della
presente legge, recuperati, acquisiti o realizzati ai sensi della presente legge;
2. Al fine di contenere il disagio abitativo per i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di
sfratto o rilascio per finita locazione o per morosità con reddito massimo come da parametri per la
decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP dalla Regione, i Comuni, anche in forma associata
secondo le ripartizioni utilizzate dalle Atc, devono prevedere politiche di contrasto agli sfratti.
Inoltre possono istituire apposite commissioni per promuovere azioni coordinate al fine di garantire
la sostenibilità sociale dello sfratto, favorendo e ricercando il percorso di passaggio da casa a casa
dei soggetti che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare;
3. La costituzione di commissioni per favorire il passaggio da casa a casa per soggetti sottoposti a
sfratto esecutivo costituirà elemento di positiva valutazione ai fini della ripartizione di
finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di
edilizia sovvenzionata ovvero di alloggi destinati alla locazione per famiglie in disagio abitativo;
4. La Giunta comunale, con apposito atto, disciplina il funzionamento delle commissioni di cui al
comma 1, indicando il soggetto che convoca e che presiede tali commissioni e la relativa
composizione, che dovrà garantire la presenza dei rappresentanti delle OO.SS degli inquilini, e dei
rappresentanti delle associazioni di proprietà edilizia maggiormente rappresentative individuate ai
sensi dell’art. 4, comma 1, delle legge 431/98 e successive modifiche e della convenzione
nazionale sottoscritta ai sensi dello stesso comma, in data 8 febbraio 1999 e successive modifiche,
nonché un rappresentante del soggetto gestore ex l.r. 77/98 competente per territorio. Alle citate
commissioni partecipano anche rappresentanti delle Prefetture e delle Questure competenti per
territorio, nonché dai rappresentanti dei comuni interessati e degli Atc;
5. Almeno una volta l’anno, l’Assessore regionale competente, sentito il presidente della Regione
convoca il “Tavolo generale per il disagio abitativo” al quale partecipano anche i rappresentanti
delle commissioni di cui al comma 1, al fine di:
a) acquisire dati ed indicatori del disagio abitativo, i numeri relativi alle procedure di sfratto,
nonché esiti delle azioni di graduazione;
b) conoscere la tipologia, la proprietà, e il numero degli alloggi utilizzati per il passaggio da
casa a casa a seguito di graduazione
c) elaborare proposte di possibili misure dirette a favorire azioni di contrasto all’emergenza
abitativa.
d) coordinare secondo criteri di uniformità i lavori delle commissioni istituite ai sensi del
comma
e) indicare le risorse finanziarie necessarie al sostegno dei programmi finalizzati al sostegno
delle azioni di cui alla precedente lettera b);
Art. 9
(Consulta Regionale)
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Consulta con i
compiti di promuovere il diritto alla casa, coordinare le politiche da attivare in materia e vigilare
sulle loro realizzazioni;
2. Sono componenti della Consulta il Presidente della Regione Piemonte o un suo delegato, gli
Assessori al Bilancio, alla Casa, all’urbanistica e agli affari sociali, o loro delegati, 6 rappresentanti
dell’ANCI regionale e 2 rappresentanti dell’Unione Province; un rappresentante ciascuno per
ognuno dei sindacati inquilini e delle associazioni della proprietà edilizia; 3 rappresentanti delle
associazioni di cooperative edilizie, 1 rappresentante dell’Ance regionale; 2 rappresentanti delle
associazioni degli abitanti, e 5 rappresentanti delle associazioni di volontariato impegnate nei
settori dell’immigrazione e dei senza fissa dimora, 6 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori;
3. Gli Assessori competenti sono tenuti ad inviare alla Consulta prima che siano approvate dalla
Giunta Regionale le delibere o le proposte di legge, nonché gli emendamenti a leggi vigenti, che
intervengano sulle finalità della presente legge;
4. La Consulta si riunisce di norma, almeno, ogni tre mesi ed è convocata dal Presidente della
Regione o dall’Assessore delegato. Non sono previsti compensi per i componenti della Consulta.
5. La consulta inoltre entro 60 giorni dal suo insediamento definirà come realizzare
l’implementazione dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa affinché diventi strumento
per sostenere gli Assessorati regionali competenti nella realizzazione del diritto all’abitare.
l’Osservatorio sarà a cura della Direzione Regionale “Programmazione strategica, politiche
territoriali ed edilizia”, senza oneri aggiuntivi.
Art. 10
(Alienazioni grandi proprietà e intervento regionale)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le grandi proprietà immobiliari come
definite dall’articolo 1 comma 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
dicembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 85 dell’11 aprile
2003, devono comunicare al Presidente della Regione, all’Assessorato alla Casa e all’Osservatorio
di cui all’articolo 9, le eventuali deliberazioni o decisioni di procedere a vendita parziale o totale di
patrimonio immobiliare destinazione residenziale;
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, la proprietà immobiliare indica il prezzo degli immobili
posti in vendita sia frazionata che in blocco, il numero di famiglie coinvolte, le scadenze
contrattuali, e l’eventuale intenzione di concordare con i rappresentanti sindacali degli inquilini le
tutele per quanti siano impossibilitati all’acquisto, il prezzo di cessione, le modalità di acquisto;
3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 la Regione si attiva nei confronti della proprietà al
fine di procedere all’acquisto delle unità immobiliari eventualmente inoptate.
4. La Regione, anche in concorso con l’Amministrazione comunale ove sono ubicati gli immobili in
alienazione, ovvero per tramite dell’Atc territoriale competente, può procedere anche all’acquisto
in blocco degli immobili in alienazione detenuti da grandi proprietà come definite dal decreto
ministeriale citato al comma 1 del presente articolo, anche allo scopo di procedere alla rivendita
agli inquilini, che ne facciano espressa richiesta.
5. Le proprietà di cui al comma 1 che non ottemperassero alla comunicazione ivi prevista sono
soggette ad una specifica determinazione di applicazione dell’IMU nell’ambito di parametri
omogenei da determinarsi in seno alla conferenza Regione-Autonomie locali, sia in relazione alle
fasce di calcolo sia in relazione alla destinazione della maggiori entrate da parte della
Amministrazioni comunali, anche al fine di concorrere al finanziamento degli acquisti di immobili
in alienazione come previsto dal comma 4 dell’art.10.
I contenuti di queste determinazioni saranno ratificati da specifici accordi interistituzionali tra
l’Amministrazione regionale e le Amministrazioni comunali operanti in applicazione dell’Art.10
della presente legge.
Art.11
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla
spesa di parte corrente, stimata per ciascun anno del biennio 2014-2015 in 10.000.000,00 di euro,
in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
(UPB) DB 08201 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia disciplina e vigilanza
in materia di edilizia sociale) del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie
individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Dove: